Statuto

Art. 4

In vigore dal 3 giu 1905
Il corso per le arti meccaniche, per la elettrotecnica e per la lavorazione del legname, si compie in due biennii, dei quali il primo è comune a tutti gli alunni. Le lezioni sono diurne, teoriche e pratiche; per queste ultime la scuola dispone di apposite officine.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-s-4

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