Statuto organico
Art. 7
In vigore dal 15 apr 1905
L'amministrazione della scuola è affidata ad un Consiglio d'amministrazione composto di dieci membri effettivi e di un numero limitato di membri onorari, i quali hanno solo voto consultivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-09;50#art-so-7