Statuto organico

Art. 9

In vigore dal 15 apr 1905
I membri onorari sono a vita e temporanei. Sono membri onorari a vita quelle benemerite persone ed i rappresentanti di quegli enti che donino alla scuola un capitale fruttante almeno cinquecento lire di reddito annuo. Sono membri onorari temporanei, cioè per tutta la durata del sussidio, coloro che diano alla scuola un sussidio annuo non inferiore alle lire cinquecento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-09;50#art-so-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo