Statuto organico

Art. 6

In vigore dal 15 apr 1905
Alle spese di funzionamento della scuola si provvederà: a) Con l'annuo reddito patrimoniale. b) Con le tasse pagate dagli alunni. c) Con i contributi e i sussidi ordinari e straordinari che eventualmente fossero a tale scopo assegnati alla scuola dal Governo, da enti locali e da privati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-09;50#art-so-6

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