Statuto organico
Art. 6
In vigore dal 15 apr 1905
Alle spese di funzionamento della scuola si provvederà:
a) Con l'annuo reddito patrimoniale.
b) Con le tasse pagate dagli alunni.
c) Con i contributi e i sussidi ordinari e straordinari che eventualmente fossero a tale scopo assegnati alla scuola dal Governo, da enti locali e da privati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-09;50#art-so-6