Statuto organico
Art. 3
In vigore dal 15 apr 1905
La scuola si divide in due sezioni:
a) Sezione industriale che comprende corsi di studio relativi alle arti e ai mestieri.
b) Sezione commerciale nella quale sono impartiti insegnamenti attinenti all'esercizio del commercio.
Su proposta del Consiglio di amministrazione il ministro d'agricoltura, industria e commercio potrà istituire nella scuola altri insegnamenti e corsi liberi diretti ad educare e migliorare l'animo e lo stato delle classi operaie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-09;50#art-so-3