Statuto organico
Art. 4
In vigore dal 15 apr 1905
Potranno pure con l'approvazione del ministro di agricoltura industria e commercio essere istituiti nella scuola laboratori ed officine d'arti e mestieri.
Ove i mezzi lo consentano e con le norme che verranno stabilite in apposito regolamento da approvarsi dal Ministero predetto, la scuola potrà concedere sovvenzioni redimibili di perfezionamento a giovani di eccezionale intelligenza per compiere maggiori studi in Italia ed all'estero, con l'obbligo di rimborsare ratealmente la scuola delle sovvenzioni avute quando esercitino un lavoro rimunerativo.
Subordinatamente ai mezzi disponibili e con l'approvazione del Ministero la scuola potrà infine promuovere concorsi ed esposizioni per favorire le industrie vercellesi e farne conoscere ed apprezzare i prodotti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-09;50#art-so-4