Statuto organico
Art. 10
In vigore dal 15 apr 1905
Il Consiglio d'amministrazione della scuola nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un economo che costituiscono la Giunta di vigilanza dell'Istituto.
Il presidente dura in carica quattro anni, il vice presidente e l'economo due anni e possono essere rieletti.
Il direttore della scuola fa parte del Consiglio d'amministrazione e della Giunta di vigilanza con voto deliberativo, salvo che per le questioni che personalmente lo riguardano ed ha anche l'ufficio di segretario del Consiglio e della Giunta.
Storico versioni
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