Statuto organico

Art. 12

In vigore dal 15 apr 1905
La Giunta di vigilanza veglia a che siano osservate le disposizioni dello statuto organico e dei regolamenti, nonché le deliberazioni del Consiglio e le disposizioni del Ministero; prende, in caso d'urgenza, quei provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone a questo nella sua prima adunanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-09;50#art-so-12

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