Art. 12
Statuto organico

Art. 12

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In vigore dal 15 apr 1905
La Giunta di vigilanza veglia a che siano osservate le disposizioni dello statuto organico e dei regolamenti, nonché le deliberazioni del Consiglio e le disposizioni del Ministero; prende, in caso d'urgenza, quei provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone a questo nella sua prima adunanza.
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