Statuto organico
Art. 16
In vigore dal 15 apr 1905
Su proposta del Consiglio d'amministrazione il ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di derogare dalle disposizioni del precedente articolo per ciò che riguarda il personale insegnante attualmente in carica presso la scuola, quale risulta dagli orari d'insegnamento per l'anno scolastico 1904-905.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-09;50#art-so-16