Statuto organico
Art. 21
In vigore dal 15 apr 1905
Agli alunni, che avranno superato un regolare esame, la scuola rilascerà, alla fine dell'anno scolastico, un certificato di profitto, ed alla fine del corso degli studi un diploma comprovante la frequenza alle lezioni e l'acquisita conoscenza delle materie insegnate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-09;50#art-so-21