Statuto organico
Art. 19
In vigore dal 15 apr 1905
Nel caso che il trattamento di riposo che sarà istituito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali possa essere esteso agli insegnanti della scuola professionale Borgogna, questa concorrerà con una somma annua da stabilirsi nel suo bilancio, al pagamento del contributo per il trattamento di riposo dei propri insegnanti, i quali saranno tenuti a rilasciare all'uopo una quota mensile, a norma di speciale regolamento.
Dal predetto trattamento di riposo sono esclusi gli insegnanti che abbiano diritto a conseguire pensione come impiegati d'altre amministrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-09;50#art-so-19