Statuto organico
Art. 18
In vigore dal 15 apr 1905
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore.
Il Collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore, compila gli orari ed i programmi d'insegnamento, sceglie i libri di testo, fa al Consiglio d'amministrazione le proposte per l'acquisto di materiale didattico e scientifico.
Storico versioni
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