Statuto organico
Art. 11
In vigore dal 15 apr 1905
Il Consiglio d'amministrazione, per mezzo del suo presidente, rappresenta la scuola di fronte alle autorità ed ai privati ed ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;
b) compila il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio per la sua approvazione almeno due mesi prima che entri in esercizio;
c) compila il conto consuntivo che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto, insieme ai documenti giustificativi, non più tardi di due mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) esercita funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati dalla scuola;
g) presenta alla fine di ogni anno scolastico una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-09;50#art-so-11