Art. 11
Statuto organico

Art. 11

11 / 23
In vigore dal 15 apr 1905
Il Consiglio d'amministrazione, per mezzo del suo presidente, rappresenta la scuola di fronte alle autorità ed ai privati ed ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola; b) compila il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio per la sua approvazione almeno due mesi prima che entri in esercizio; c) compila il conto consuntivo che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto, insieme ai documenti giustificativi, non più tardi di due mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario; d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo; e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola; f) esercita funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati dalla scuola; g) presenta alla fine di ogni anno scolastico una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-09;50#art-so-11