Statuto organico
Art. 11
11 / 23In vigore dal 15 apr 1905
Il Consiglio d'amministrazione, per mezzo del suo presidente, rappresenta la scuola di fronte alle autorità ed ai privati ed ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;
b) compila il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio per la sua approvazione almeno due mesi prima che entri in esercizio;
c) compila il conto consuntivo che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto, insieme ai documenti giustificativi, non più tardi di due mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) esercita funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati dalla scuola;
g) presenta alla fine di ogni anno scolastico una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-09;50#art-so-11