Regolamento

Art. 16

Abrogato
In vigore dal 3 set 1904 al 7 lug 1913
Trascorsi gli otto giorni stabiliti dall', i sindaci dovranno consegnare agli esattori governativi i ruoli muniti della relazione di pubblicazione, ritirandone analoga ricevuta esprimente l'ammontare dei ruoli stessi e la data della consegna.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;303#art-r-16

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