Regolamento
Art. 19
AbrogatoIn vigore dal 3 set 1904 al 7 lug 1913
Contro le decisioni della Camera in materia di tasse, è ammesso il ricordo all'autorità giudiziaria a termini delle vigenti leggi.
Tale diritto però si prescrive nel termine di sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo in cui è iscritta la tassa contestata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;303#art-r-19