Regolamento

Art. 22

Abrogato
In vigore dal 3 set 1904 al 7 lug 1913
In ogni altro caso non previsto dal presente regolamento si seguiranno le norme prescritte per le tasse erariali e per quella in specie sui redditi di ricchezza mobile. Visto, d'ordine di S. M.: Il ministro di agricoltura, industria e commercio Rava.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;303#art-r-22

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