Regolamento

Art. 18

Abrogato
In vigore dal 3 set 1904 al 7 lug 1913
I contribuenti inscritti nei ruoli possono presentare alla Camera ricorso in carta legale da 50 centesimi: a) per gai errori materiali, purchè il ricorso stesso sia prodotto nel termine di sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli; b) per le cessazioni e riduzioni di reddito, qualora il reclamo venga presentato non oltre un anno dalla data del decreto di sgravio emesso dalla intendenza di finanza. per la corrispondente imposta principale. Simili ricorsi dovranno essere accompagnati dalle relative decisioni delle commissioni competenti e da apposito certificato dell'agenzia delle imposte. Essi non sospendono l'esazione della tassa, ma nel caso di accoglimento, danno luogo al rimborso delle somme pagate in più.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;303#art-r-18

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