Regolamento

Art. 15

Abrogato
In vigore dal 3 set 1904 al 7 lug 1913
Un avviso del presidente della Camera, da affiggersi nell'albo di ogni comune, annunzierà che i ruoli sono ostensibili agli interessati ed indicherà il tempo nel quale si dovrà fare il pagamento di ciascuna rata della tassa. La pubblicazione dei ruoli costituirà il debitore legalmente obbligato al pagamento della tassa alle scadenze fissate dalla Camera, le quali dovranno sempre coincidere con quelle stabilite per la riscossione delle imposte erariali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;303#art-r-15

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