Regolamento
Art. 12
AbrogatoIn vigore dal 3 set 1904 al 7 lug 1913
In base agli accertamenti resi definitivi dalla Camera ed agli spogli eseguiti presso le agenzie delle imposte, saranno compilati i ruoli, inscrivendovi soltanto coloro che hanno un reddito imponibile non inferiore alle lire trecentotrentatre se di categoria B e di lire duecentoquarantacinque se di categoria C, ed applicando a ciascuno l'aliquota preventivamente deliberata dalla Camera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;303#art-r-12