Regolamento
Art. 9
AbrogatoIn vigore dal 3 set 1904 al 7 lug 1913
I redditi da accertarsi alle società, agli istituti di credilo, alle ditte e ai commerciatiti aventi più sedi, saranno desunti, per quanto sarà possibile, dal loro ultimo bilancio o rendiconto annuale chiuso antecedentemente al mese della dichiarazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;303#art-r-9