Regolamento
Art. 5
AbrogatoIn vigore dal 3 set 1904 al 7 lug 1913
La Camera frattanto provvederà alla compilazione degli elenchi dei propri contribuenti ripartendoli in due categorie:
nella prima saranno compresi i contribuenti aventi unica sede ed esercizio nel distretto camerale ai quali sarà applicato il reddito accertato e reso definitivo dalle locali agenzie delle imposte;
nella seconda verranno iscritti i contribuenti che esercitano i loro commerci e le loro industrie in più distretti minerali, specificati all' del presente regolamento, pei quali la Camera dovrà provvedere direttamente all'accertamento del reddito loro imponibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;303#art-r-5