Regolamento

Art. 7

Abrogato
In vigore dal 3 set 1904 al 7 lug 1913
Le società, gli istituti di eredito, le ditte nazionali ed estere ed in generale tutti i commercianti aventi più sedi, sia che abbiano la loro fiele principale nel distretto camerate, sia che vi abbiano solo stabilimenti, esercizi, succursali, ed anche semplici rappresentanze, od agenzie, saranno tenuti a dichiarare, entro il mese di luglio di ciascun anno, alla segreteria della Camera, i redditi attribuiti allo stabilimento, all'esercizio, alla succursale ecc. che essi tengono nel distretto. I procuratori, gli istitori e i rappresentanti di ditte e società estere e nazionali e i preposti alle agenzie di commercio di qualsiasi specie, sono sottoposti allo stesso obbligo per l'esercizio da loro rappresentato. La Camera potrà controllare e rettificare le dichiarazioni pervenute, assumendo le necessarie informazioni principalmente presso le agenzie ove è Stata fatta la dichiarazione complessiva, ovvero presso le autorità del luogo ove esiste l'esercizio, la succursale ecc.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;303#art-r-7

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