Regolamento

Art. 11

Abrogato
In vigore dal 3 set 1904 al 7 lug 1913
Soltanto i reclami specificati nell'articolo precedente sospendono l'iscrizione nel ruolo e saranno decisi dalla Camera entro quaranta giorni dalla loro presentazione. Le decisioni relative dovranno notificarsi al contribuente interessato con lettera raccomandata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;303#art-r-11

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