Regolamento
Art. 11
AbrogatoIn vigore dal 3 set 1904 al 7 lug 1913
Soltanto i reclami specificati nell'articolo precedente sospendono l'iscrizione nel ruolo e saranno decisi dalla Camera entro quaranta giorni dalla loro presentazione.
Le decisioni relative dovranno notificarsi al contribuente interessato con lettera raccomandata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;303#art-r-11