Regolamento

Art. 10

Abrogato
In vigore dal 3 set 1904 al 7 lug 1913
Gli accertamenti e le rettifiche fatte d'ufficio saranno notificate per mezzo di lettera raccomandala ai singoli contribuenti, i quali potranno reclamare alla Camera entro venti giorni dalla data della notifica. I reclami devono essere stesi in carta legale da 50 centesimi. Accettandosi poi dalla Camera la dichiarazione del contribuente, glie ne sarà fatta ugualmente notifica per mezzo di lettera raccomandata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;303#art-r-10

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