Regolamento

Art. 2

Abrogato
In vigore dal 3 set 1904 al 7 lug 1913
Le società commerciali, le ditte ed in generale tutti coloro che avendo altrove la loro sede principale, hanno nel distretto Camerale un impianto ed esercizio qualunque, dal quale traggono un utile, saranno pure soggetti alla tassa della camera di commercio per il reddito imponibile relativo all'esercizio della loro filiale o succursale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;303#art-r-2

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