Regolamento

Art. 20

Abrogato
In vigore dal 3 set 1904 al 7 lug 1913
La percezione della tassa camerale è regolata con le stesse norme, con gli stessi principi e privilegi, coi quali viene regolata la percezione delle tasse governative e sarà fatta per mezzo della ricevitoria provinciale e degli esattori comunali e consorziali, i quali dovranno curare l'esazione alle prescritte scadenze. Conseguentemente gli aggi di riscossione da corrispondersi al ricevitore od agli esattori saranno uguali a quelli stabiliti per le imposte erariali. La Camera potrà peraltro valersi dell'opera di altre persone, sempre però coi privilegi annessi alla riscossione delle pubbliche imposte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;303#art-r-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo