Regolamento
Art. 21
AbrogatoIn vigore dal 3 set 1904 al 7 lug 1913
Le somme risultate inesigibili per insolvibilità e Irreperibilità dei contribuenti, saranno dalla Camera direttamente rimborsate agli esattori, previa presentazione di speciale certificato della agenzia delle imposte, che comprovi il rimborso già avvenuto da parta dall'erario delle corrispondenti quote d'imposta principale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;303#art-r-21