Statuto
Art. 14
In vigore dal 7 mar 1903
Il direttore deve risiedere permanentemente nell'istituto, durante l'anno scolastico e nei periodi degli esami.
La qualità di direttore è incompatibile coll'esercizio di uffici o di insegnamenti che obblighino il titolare a frequenti assenze o lo distolgano dalle cure dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-12-28;482#art-s-14