Statuto
Art. 9
In vigore dal 7 mar 1903
Negli intervalli tra le riunioni, la giunta è rappresentata dal presidente, il quale provvede in tutti i casi di urgenza, salvo a riferire alla giunta stessa alla prima adunanza per la sua ratifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-12-28;482#art-s-9