Statuto

Art. 9

In vigore dal 7 mar 1903
Negli intervalli tra le riunioni, la giunta è rappresentata dal presidente, il quale provvede in tutti i casi di urgenza, salvo a riferire alla giunta stessa alla prima adunanza per la sua ratifica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-12-28;482#art-s-9

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