Statuto
Art. 11
In vigore dal 7 mar 1903
Il presidente:
a) convoca e presiede le adunanze della giunta e cura la esecuzione dei suoi deliberati;
b) ha la rappresentanza dell'ente in nome della giunta;
c) negli intervalli tra le riunioni della giunta prende i provvedimenti di urgenza che giudica opportuni, salvo il disposto dell';
d) firma i certificati, i diplomi da rilasciarsi agli alunni, i mandati amministrativi, ecc;
e) tiene la corrispondenza ufficiale e quella amministrativa;
f) annualmente, e quante volte occorra, informa la giunta sull'andamento amministrativo generale e sul funzionamento dell'istituto: formula le sue proposte, presenta quelle formulate dal direttore e dal consiglio di scuola col suo parere;
g) presenta alla giunta i bilanci del patrimonio da essa amministrato, fatti compilare dal ragioniere, e quelli che deve redigere il direttore pei poteri designati a scopo d'istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-12-28;482#art-s-11