Statuto
Art. 12
In vigore dal 7 mar 1903
Nel caso di vacanza improvvisa dell'ufficio di direttore, ne assume provvisoriamente le funzioni e convoca con sollecitudine la giunta perché provveda alla reggenza ed alla nomina del titolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-12-28;482#art-s-12