Statuto
Art. 10
In vigore dal 7 mar 1903
Per la validità delle deliberazioni della giunta, la prima convocazione, occorre la presenza almeno di quattro dei suoi membri, e in seconda di tre almeno.
È però necessario sempre la presenza di quattro componenti per deliberare:
a) sulla nomina per concorso o sulla revoca del direttore e del personale superiore dell'istituto;
b) sulle operazioni interessanti il patrimonio, come alienazioni di fondi, trasformazioni di capitali, impegni duraturi, ecc.;
c) sulle modificazioni dello statuto e del ruolo organico del personale.
Le nomine per chiamate, da sottoporre alla sanzione del Ministero di agricoltura, dovranno essere deliberate con la presenza di tutti i componenti e con voto unanime e segreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-12-28;482#art-s-10