Statuto
Art. 13
In vigore dal 7 mar 1903
Il direttore:
a) è il capo di tutto il personale dell'istituto;
b) sopraintende all'insegnamento; provvede ai gabinetti ed ai campi sperimentali; alla disciplina interna dell'istituto e, coadiuvato da un economo, all'amministrazione dell'istituto stesso;
c) assume l'alta direzione tecnica dell'azienda agraria delle Capezzine: ne suggerisce il razionale indirizzo agricolo: dirige la esecuzione delle opere di bonificazione del fondo nei limiti degli stanziamenti che anno per anno la giunta farà a questo scopo a sua proposta, nella misura delle possibilità economiche del patrimonio.
Assume l'amministrazione di due poderi assegnati all'istituto a scopo di istruzione agraria, presentandone i bilanci al presidente della giunta, in conformità dell';
d) presiede il consiglio di scuola e dà corso ai suoi deliberati;
e) annualmente, e ogni volta che le circostanze lo richiedano, riferisce al presidente intorno all'andamento della scuola, sul personale, ecc., formula le sue proposte e, ove importino spesa, chiede i fondi opportuni;
f) assiste con voto consultivo alle adunanze della giunta, quando debba essere discusso l'indirizzo da darsi all'istituto, o qualche provvedimento riguardante il personale dell'istituto stesso;
g) dovrà assumere una parte importante nell'insegnamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-12-28;482#art-s-13