Statuto
Art. 16
In vigore dal 7 mar 1903
Il consiglio di scuola:
a) coadiuva il direttore in tutto ciò che riguarda l'insegnamento;
b) propone i programmi dei corsi nuovi, le modificazioni di quelli esistenti; formula i temi per gli esami di ammissione, di promozione e di licenza;
c) quando ne sia richiesto dal direttore, dà il suo parere circa l'istituzione di nuove cattedre, sulla modificazione di quelle esistenti; intorno alla conduzione dell'azienda modello sulle esperienze e sugli studi da intraprendere sulle collezioni di macchine, arnesi, piante, animali, prodotti, ecc.;
d) visti i risultati degli esami degli allievi li classifica per ordine di merito, riferendone alla giunta per le sue competenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-12-28;482#art-s-16