Statuto

Art. 19

In vigore dal 7 mar 1903
Il ragioniere: a) tiene la gestione generale del patrimonio sotto la diretta autorità della giunta e per essa del suo presidente; b) prepara i consuntivi ed i preventivi; c) esercita il controllo ed il sindacato su tutti i servizi amministrativi, salve le competenze del direttore, sopra quanto riguarda l'amministrazione interna dell'istituto; d) compila e firma i mandati; e) coadiuva la giunta ed il suo presidente nel disbrigo degli affari, prepara la corrispondenza, ecc.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-12-28;482#art-s-19

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