Statuto

Art. 6

In vigore dal 7 mar 1903
La giunta elegge fra i suoi membri il presidente ed il segretario, i quali restano in ufficio tre anni e sono rieleggibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-12-28;482#art-s-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo