Statuto
Art. 3
In vigore dal 7 mar 1903
L'istruzione sarà divisa in due corsi:
Corso inferiore, teorico essenzialmente pratico, per i giovani che mirano a diventare semplici agenti di campagna.
Corso superiore, in cui avrà largo sviluppo la parte teorica, per coloro che vogliono dedicarsi all'alta direzione di importanti aziende agrarie proprie o di altri.
Potrà essere aggiunto un corso di perfezionamento per i giovani che abbiano compiuto il corso superiore nell'istituto o un corso equipollente in altre scuole congeneri.
Sono annessi alla scuola, un'azienda agraria e dei campi sperimentali.
I programmi d'insegnamento saranno determinati dai regolamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-12-28;482#art-s-3