Art. 9
In vigore dal 12 nov 1902
Il direttore fa eseguire le deliberazioni del consiglio; sorveglia l'andamento della scuola, provvede alla conservazione del locale e del materiale scolastico. Egli è incaricato altresì dell'amministrazione della scuola per la parte economica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-06;362#art-9