Art. 7
In vigore dal 12 nov 1902
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, su proposta del consiglio dirigente, approva il regolamento interno della scuola e determina il numero degli insegnanti.
La nomina del direttore della scuola e degli insegnanti sarà fatta, in seguito a pubblico concorso, dal Ministero suddetto, il quale, quando ne sia il caso, li sospende e li revoca.
In caso di assenza o di rinunzia la direzione sarà affidata a persona scelta dal Ministero stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-06;362#art-7