Art. 5
In vigore dal 12 nov 1902
Il corso si compie in tre anni. L'anno scolastico comincia il 1° ottobre e finisce il 30 giugno.
Col 1° maggio cessa l'orario invernale e incomincia l'orario estivo. Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali in ore serali; la domenica e le altre feste nelle ore diurne.
La durata complessiva delle lezioni è di due ore e mezza almeno nei giorni feriali, e di tre ore nei giorni festivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-06;362#art-5