Art. 6

In vigore dal 12 nov 1902
Il Governo della scuola è commesso ad un consiglio direttivo composto di un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e di un rappresentante per ciascuno degli istituti e dei corpi morali che contribuiscono al mantenimento della scuola. Il presidente è eletto nel suo seno dal consiglio direttivo. È segretario il consigliere meno anziano. Il presidente ed i consiglieri restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Il consiglio si aduna ordinariamente il primo giovedì di ciascun mese nell'ora che sarà stabilita dal presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-06;362#art-6

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