Art. 10
In vigore dal 12 nov 1902
Gli insegnanti esercitano gli uffici loro assegnati sotto la immediata sorveglianza del direttore. Ognuno di essi dovrà assegnare mensilmente agli alunni, in ragione del maggiore o minore profitto da essi ritratto, una nota di merito, che sarà scritta in apposito registro, dalla quale nota sarà tenuto conto negli esami finali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-06;362#art-10