Art. 14
In vigore dal 12 nov 1902
Superato l'esame di licenza l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale si dichiari avere egli frequentato con profitto, con molto profitto o con distinzione il corso della scuola.
La nota con profitto corrisponde ai punti 6/10 e 7/10; quella con molto profitto ai punti 8/10 e 9/10; quella con distinzione ai punti 10/10. Sarà inoltre indicato nell'attestato il numero dei punti ottenuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-06;362#art-14