Art. 16

In vigore dal 12 nov 1902
Il ministro di agricoltura, industria e commercio si riserva: a) di far visitare la scuola, ogni qualvolta ne ravvisasse convenienza; b) di sospendere temporaneamente o di togliere definitivamente il sussidio di cui all', qualora non fossero osservate le disposizioni del presente statuto, o le ispezioni dimostrassero che la scuola non dà risultati soddisfacenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1902. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1902. Reg. 6. Atti del Governo a f. 102. Beretta. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu. G. Baccelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-06;362#art-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo