Art. 16
In vigore dal 12 nov 1902
Il ministro di agricoltura, industria e commercio si riserva:
a) di far visitare la scuola, ogni qualvolta ne ravvisasse convenienza;
b) di sospendere temporaneamente o di togliere definitivamente il sussidio di cui all', qualora non fossero osservate le disposizioni del presente statuto, o le ispezioni dimostrassero che la scuola non dà risultati soddisfacenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1902.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 102. Beretta.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu.
G. Baccelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-06;362#art-16