Art. 13
In vigore dal 12 nov 1902
La commissione esaminatrice si compone di un membro del consiglio dirigente, del direttore e dell'insegnante della materia di esame.
L'esito dell'esame si indica con decimi. I sei decimi corrispondono all'idoneità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-06;362#art-13