Art. 8
In vigore dal 12 nov 1902
Spetta al consiglio dirigente di:
a) proporre il regolamento interno della scuola e sottoporlo all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio;
b) proporre all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio la revoca o la sospensione degli insegnanti;
c) determinare al principio dell'anno scolastico gli orari delle lezioni ed i programmi degli insegnamenti, da sottoporsi all'approvazione del Ministero suddetto. A questi lavori del consiglio partecipa, con voto consultivo, ciascun insegnante della scuola per la parte che lo riguarda;
d) redigere e presentare in doppio esemplare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro i due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico, una completa relazione sull'andamento della scuola accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo;
e) votare i bilanci preventivo e consuntivo della scuola, e sottoporli all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio;
f) stabilire le modalità degli esami finali e nominare la commissione esaminatrice, salvo il disposto dei seguenti .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-06;362#art-8