Art. 7

In vigore dal 1 set 1900
Il governo della scuola è commesso ad un Consiglio direttivo composto di 9 membri, e cioè: di due delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di due della Provincia, di due del Comune, di uno della Camera di commercio ed arti, di uno della cassa di risparmio e del direttore della scuola. I delegati dei varii enti durano in carica un biennio, e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge il presidente fra i suoi componenti. Fa le funzioni di segretario il direttore della scuola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-07-05;225#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Che istituisce una scuola pratica di arti e mestieri con officina di lavoro in Forli'. — Testo vigente | Portale Normativo