Art. 8
In vigore dal 1 set 1900
Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento della scuola, ordina le spese e vigila che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
b) propone all'approvazione del Ministero i programmi d'insegnamento e gli orarii;
c) compila ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno seguente, e li trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'approvazione, insieme ai documenti giustificativi;
d) invia al Ministero alla fine di ogni anno scolastico una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola e delle officine.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-07-05;225#art-8